Art. 1 - Denominazione.
La “Società cominese di storia patria ETS”, di seguito anche “SCSP”, è un’associazione che svolge la propria attività nel territorio della Repubblica Italiana.
Art. 2 - Disciplina.
La SCSP è disciplinata dal presente statuto, dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore), dal Codice civile e da ogni altra normativa vigente applicabile.
Art. 3 - Sede.
La SCSP ha sede in Val di Comino.
L’individuazione e la variazione della sede all’interno della Val di Comino sono deliberate dal Consiglio di amministrazione. Il suo trasferimento al di fuori della Val di Comino è riservato alla competenza dell’Assemblea degli associati.
Art. 4 - Durata.
La SCSP ha durata illimitata.
Art. 5 - Oggetto.
La SCSP non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, specificatamente individuate nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, come definito dall’art. 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), della Val di Comino e dei territori a questa contermini, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In materia di toponomastica, la SCSP rende agli enti territoriali il parere di cui all’art. 1 della Legge 23 giugno 1927 n. 1188.
Art. 6 - Associati.
Sono associati (di seguito anche “Soci”) ordinari coloro che, presentati da due soci, di cui uno fondatore ovvero uno ordinario con almeno tre anni di anzianità continuativa, rivolgano domanda scritta al Consiglio di amministrazione e ne ottengano l’ammissione mediante positiva deliberazione.
La qualità di socio si acquisisce con l’accettazione dello statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
L’associato si obbliga a versare la quota sociale annuale e ad effettuare contestualmente un’erogazione liberale in favore della SCSP nella misura, nei tempi e secondo le modalità determinati dal Consiglio di amministrazione. L’esercizio dei diritti e delle facoltà derivanti dalla qualità di socio è subordinato all’adempimento delle obbligazioni contributive.
È facoltà dell’Assemblea degli associati, su proposta unanime del Consiglio di amministrazione, nominare soci benemeriti per particolari meriti scientifici, culturali o filantropici, senza facoltà di voto in assemblea e senza che siano tenuti alle obbligazioni contributive.
Art. 7 - Organi.
Sono organi della SCSP l’Assemblea degli associati e il Consiglio di amministrazione.
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 8 - Assemblea degli associati.
L’Assemblea degli associati è composta dai soci fondatori e ordinari.
L’Assemblea degli associati è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria entro il mese di agosto per l’approvazione del bilancio di esercizio. È convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie, per la fusione, la scissione, la trasformazione e lo scioglimento e ogni qual volta sia fatta richiesta dal Consiglio di amministrazione o, con motivazione scritta, da almeno il dieci per cento dei soci. La convocazione è inviata agli associati a mezzo posta elettronica ordinaria, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
In prima convocazione, l’assemblea è costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea è costituita indipendentemente dal numero degli associati presenti. In prima e in seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei soci presenti. Le deliberazioni che hanno ad oggetto le modifiche statutarie, la fusione, la scissione, la trasformazione e lo scioglimento sono approvate con la maggioranza dei due terzi degli associati. L’Assemblea degli associati nomina tra i presenti un presidente e un segretario.
In assemblea, ogni socio può rappresentare mediante delega non più di tre associati.
L’Assemblea degli associati può essere tenuta in presenza, in remoto mediante videoconferenza o in forma mista. Dell’assemblea è redatto verbale a cura del segretario che lo firmerà unitamente al presidente.
Nell’ambito delle sue competenze, l’Assemblea degli associati:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e di ogni altro eventuale regolamento interno;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 9 - Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile e dispari da cinque a nove membri nominati dall’Assemblea degli associati per tre esercizi finanziari, con possibilità di rielezione.
I componenti del Consiglio di amministrazione designano al proprio interno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di amministrazione s’intende decaduto, dovendosi procedere a una nuova elezione. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un singolo componente, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione del primo dei non eletti e il componente cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea degli associati. Il componente eventualmente eletto dall'Assemblea degli associati in luogo del componente cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo della carica del componente cessato.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica ordinaria almeno quattro volte l’anno e si riunisce in presenza, in remoto mediante videoconferenza o in forma mista. Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei presenti. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario che lo firma unitamente al Presidente.
Il Presidente cura l’ordinaria amministrazione e coordina le attività della SCSP, di cui ha la rappresentanza legale.
I Vicepresidenti collaborano stabilmente col Presidente nel disimpegno delle sue funzioni. Lo sostituiscono per sua delega, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, per ordine di anzianità di appartenenza alla SCSP. Il Consiglio di amministrazione può delegare specifiche competenze ai suoi componenti.
Il Segretario assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e cura la tenuta dei libri sociali.
Il Tesoriere attende alla gestione finanziaria della SCSP, di cui è direttamente responsabile, coadiuvando il Presidente nel predisporre la bozza del bilancio di esercizio. Le entrate e le uscite della SCSP transitano inderogabilmente per il conto corrente alla medesima intestato, che il Presidente è tenuto ad aprire, delegandone l’operatività al Tesoriere.
Il Consiglio di amministrazione può proporre, con voto unanime, all’Assemblea degli associati la nomina a Presidente onorario di uno studioso autorevole, di riconosciuto prestigio, nazionale o internazionale, per gli scritti sulla Val di Comino ovvero una personalità la cui azione abbia dato lustro alla SCSP e alla Val di Comino. Il Presidente onorario partecipa al Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Al Consiglio di amministrazione compete decidere di conseguire la personalità giuridica della SCSP, come pure di accreditare la SCSP presso gli enti pubblici e privati di riferimento nonché di partecipare a bandi pubblici e privati. Le predette competenze sono estese ad ogni adempimento connesso finalizzato al buon fine di quanto deliberato.
Art. 10 - Volontari.
La SCSP può avvalersi di volontari, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 11 - Libri sociali.
La SCSP è dotata dei seguenti libri sociali, da redigersi e conservarsi, per quanto possibile, in formato digitale:
- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
I libri sociali sono tenuti a cura del Segretario. Il Consiglio di Amministrazione ne può consentire l’esame al socio che ne faccia motivata richiesta scritta.
Art. 12 - Scritture contabili e bilancio.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario, nei tempi e nelle forme di legge, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede, a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima che abbia luogo l’Assemblea ordinaria annuale.
Art. 13 - Biblioteca.
La SCSP è dotata di Biblioteca.
Il Consiglio di amministrazione nomina il responsabile bibliotecario e può invitarlo ad intervenire alle sue riunioni, dove potrà esprimere un voto consultivo su argomenti concernenti il patrimonio bibliografico.
Art. 14 - Archivio storico.
La SCSP è dotata di Archivio storico.
Il Consiglio di amministrazione nomina il responsabile archivistico e può invitarlo ad intervenire alle sue riunioni, dove potrà esprimere un voto consultivo su argomenti concernenti il patrimonio archivistico.
Art. 15 - Museo.
La SCSP è dotata di Museo.
Il Consiglio di amministrazione nomina il responsabile museale e può invitarlo ad intervenire alle sue riunioni, dove potrà esprimere un voto consultivo su argomenti concernenti il patrimonio museale.
Art. 16 - Patrimonio.
Il patrimonio della SCSP è l’insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, provenienti a diverso titolo dagli associati e da soggetti terzi, sia privati sia pubblici.
Esso è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La SCSP può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare la propria attività statutaria.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Società napoletana di storia patria ETS.
